Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.
L'istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.
L'istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.
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